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Cartella nulla...

Articoli 2010

Se il prefetto non risponde la cartella è nulla
Pubblicato: maggio 2010 da Matteo Sances

È illegittima la cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione prima che il Prefetto si sia pronunciato in merito al ricorso relativo alla sanzione amministrativa.
La Corte di Cassazione chiarisce dunque che non esiste alcun “silenzio diniego” da parte del Prefetto, il quale deve emettere necessariamente un provvedimento di rigetto del ricorso (sent. Cass. 26173 del 14/12/2009, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sez. DOCUMENTI).
Al fine di rendere più comprensibile la questione si rende necessaria una breve illustrazione dei riferimenti normativi.

La questione riguarda la possibilità concessa a qualunque soggetto (persona fisica o giuridica) che abbia ricevuto un verbale di contestazione relativo al Codice della Strada di proporre opposizione dinanzi al Prefetto per chiederne l’annullamento. Infatti, dinanzi ad un verbale il destinatario ha sostanzialmente tre possibilità:

1.


pagare la sanzione;

2.


opporsi, proponendo ricorso dinanzi al Giudice di Pace competente (si veda art. 204 bis Cds; art. 22 e 23 della Legge n.689/81);

3.


opporsi, proponendo ricorso al Prefetto competente (art. 203 Cds).

In quest’ultimo caso, succede spesso che malgrado non vi sia stato un espresso rigetto da parte del Prefetto, il cittadino riceva comunque la cartella esattoriale per la riscossione della sanzione opposta.
Nel caso in oggetto, infatti, il ricorrente si era rivolto al Giudice di Pace al fine di contestare la cartella esattoriale poiché sosteneva che risultava ancora pendente l’istanza in precedenza depositata davanti al Prefetto con la quale aveva provveduto ad impugnare la sanzione a suo carico.Il giudice di pace, invece, respingeva la tesi del ricorrente che si vedeva quindi costretto ad adire la Suprema Corte.
La Corte di Cassazione, dunque, evidenzia come il giudice di prime cure non abbia considerato il fatto che in attesa della pronuncia del Prefetto “non sussiste alcun titolo esecutivo che possa dar luogo alla emissione di una cartella esattoriale di pagamento” (sent. Cass. 26173 del 14/12/2009, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sez. DOCUMENTI).

Pertanto, ne consegue che è illegittima la cartella esattoriale emessa in mancanza di un provvedimento di rigetto a firma del Prefetto.

Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare l’autore dell’articolo.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si consiglia di iscriversi al gruppo di Facebook S.O.S. FISCO. Questo gruppo è sorto con la finalità di fornire informazioni in merito alle principali problematiche del cittadino nei confronti del fisco.

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